Archive
Tag "Automobilisti"

Ciclisti e Automobilisti – l'eterna disputa. Pedalare in coppia affiancati, è da sempre oggetto di lamentele da parte di nervosi automobilisti. Inutile spiegare a chi non ha mai fatto più di 5 km in bicicletta, quanto sia bello pedalare in compagnia e scambiarsi opinioni, idee, condividere sogni.

Le migliori conversazioni sono proprio quelle fatte in sella perchè si crea quel clima di condivisione e di appartenenza che pochi altri momenti della vita regalano.

Allora come comportarsi?

In questo caso più che mai vale la regola del buon senso, io stesso quando sono al volante e trovo gruppetti di cicloamatori che invadono per intero la sede stradale, trattengo a fatica la mano dal clacson. Ma non suono mai, per solidarietà.

L'unica regola valida in questo caso è il buon senso

  Per una corretta informazione riporto quanto dice il codice della strada riguardo la circolazione dei velocipedi : 

Art. 182. Circolazione dei velocipedi

1.    I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
2.    I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se’, ai due lati e compiere con la massima liberta’, prontezza e facilita’ le manovre necessarie.
3.    Ai ciclisti e’ vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4.    I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5.    E’ vietato trasportare alle persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E’ consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di eta’, opportunamente assicurato con le attrezzature di cui all’articolo 68, comma 5.
6.    I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a piu’ di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo.
7.    Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu’ di quattro persone adulte compresi i conducenti, e’ consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di eta’.
8.    Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.
9.    I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalita’ stabilite nel regolamento.
10.    Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 . La sanzione e’ da euro 38 a euro 155 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.


L’ho riportato tutto perché comunque conoscere queste norme, per chi passa molto del suo tempo su due ruote in mezzo alla strada, credo sia fondamentale.

Il punto che interessa particolarmente a noi è il n.1 , dove in pratica viene esplicitamente indicato che al di fuori dei centri urbani non è consentito viaggiare appaiati.

Ancora una volta fai appello al tuo buon senso e fallo per la tua sicurezza e quella altrui , non per la paura di prendere una multa .

Leggi tutto...